In un rapporto di coppia che si protrae per lungo tempo vi possono esser momenti di distacco, dissidi, screzi e litigi, che possono sfociare in alcuni reati.

Quando, poi, uno dei coniugi ovvero le forze di polizia intervenute a seguito di richiesta di alcuno dei presenti (o dei vicini) denunciano episodi che potrebbero integrare una fattispecie di reato, prende avvio il procedimento penale.

La questione affrontata dallo Studio con la sentenza che si allega (Tribunale di Brescia n. 843 del 14.03.2022) ed oggetto di questo articolo è la seguente: cosa succede a tale processo penale, in caso di denuncia di lesioni in danno al coniuge, qualora la crisi si ricomponesse e la persona offesa decidesse di rimettere la querela?

Il problema non è stato, nel tempo, di così facile soluzione poiché, spesso, si è ritenuto che l’aggravante dell’avere commesso le lesioni in danno al coniuge comportasse l’impossibilità di rimettere la querela e, quindi, che alla denuncia dovesse seguire, per forza, una condanna.

Il reato di lesioni personali, previsto e punito dall’art. 582 del codice penale, è punito con la reclusione da tre mesi a tre ani ed è, nelle forme non aggravate, procedibile a querela, sicché tale atto può esser, successivamente rimesso (cioè ritirato) con conseguente impossibilità di giungere ad una pronuncia di condanna.

Nel caso in esame, però, all’imputato era stato contestato il reato di lesioni aggravate, sia dall’aver commesso il fatto nei confronti del coniuge che dai futili motivi.

Tale ultima aggravante è prevista dall’art. 577 c.p. che si riferisce all’omicidio, e recita che la pena è aumentata “se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta”.

Le aggravanti, come detto, comportano la procedibilità d’ufficio del reato alle quali sono collegate e, quindi, l’impossibilità di rimettere la querela in caso di ripensamento ovvero di composizione della crisi.

Con la pronuncia citata, però, il Tribunale di Brescia ha avuto modo di trattasi comunque di reato procedibile a querela, sicché è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere.

Infatti, nelle liti tra coniugi, specie con rapporto perduranti da molti anni, da un lato non potrà certo rinvenirsi l’aggravante dei futili motivi e, dall’altro, il solo essere legati dal vincolo del matrimonio non è di per sé aggravante che possa spostare la procedibilità del reato di lesioni lievi da quella a querela a quella d’ufficio.

La ratio sottesa alla sentenza in oggetto assolve anche all’importante funzione di evitare illegittime disparità di trattamento tra una coppia sposata ed una coppia convivente.

https://avvocatostefanoricci.it/wp-content/uploads/2022/08/Sentenza-Tribunale-di-Brescia-del-14.03.2022.pdf